Questo obbligo, per cui è stata richiesta una proroga al 31 ottobre, interessa tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, a eccezione delle aziende agricole che già hanno un fondo mutualistico appositamente costituito. L’obbligo incombe anche sulle STP - Società tra Professionisti e sulle STA - Società tra Avvocati, mentre ne sono esclusi i liberi professionisti e gli studi associati. Devono essere assicurati i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali che, verificatisi sul territorio nazionale, abbiano direttamente interessato terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. La polizza può prevedere un’eventuale franchigia, purché non superiore al 15% del danno, e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Nell’eventualità che un immobile di proprietà di un’impresa sia locato ad altra impresa, le due parti dovranno decidere chi dovrà accollarsene l’onere: una soluzione ragionevole potrebbe essere quella che il soggetto proprietario assicuri l’immobile e il soggetto conduttore si accolli la protezione di macchinari e impianti. Il mancato adempimento non prevede sanzioni ma, al verificarsi di un evento catastrofico, l’impresa priva di copertura assicurativa non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino a oggi previste per la copertura dei danni.
Arezzo, lunedì 24 marzo 2025
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